Descrizione
È on-line il modello per la presentazione dell’istanza di definizione agevolata dei crediti tributari e non tributari vantati dall’Ente comunale e inclusi in titoli divenuti esecutivi entro il termine del 30.11.2023, come meglio specificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28.07.2023. L’adesione alla definizione agevolata comporta lo stralcio di sanzioni ed interessi e/o di qualunque altra maggiorazione rispetto alla sorte capitale dovuta. Il credito, sia esso tributario che non tributario, sarà ricalcolato in ragione delle somme già riscosse a qualsiasi titolo, e l’importo così ridefinito potrà essere oggetto di rateizzazione, unitamente alle spese di notifica e di recupero già sostenute che, ai sensi di legge, restano comunque dovute. Di seguito la modulistica per la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata da presentare entro il 30.11.2023.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I contribuenti interessati, previa l’eventuale richiesta (da effettuarsi entro il 30.11.2023) manifestano la propria volontà di procedere alla definizione agevolata presentando al Comune apposita istanza entro il 30.11.2023, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Ente, con le seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune d i Bianco;
- invio a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata protocollo.comunebianco.rc@asmepec.it con indicazione in oggetto: “DEFINIZIONE AGEVOLATA 2023 Comune di Bianco”.
Nella domanda sarà importante indicare il soggetto che chiede la definizione agevolata, indicando numero e importo del singolo avviso di pagamento ricevuto negli appositi spazi previsti nel modello di istanza.
Entro 60 giorni dall’ istanza, il Comune competente alla riscossione è tenuto a comunicare ai contribuenti richiedenti l’accettazione o il diniego della richiesta, laddove, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà comunicato l’ammontare ricalcolato delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, unitamente agli appositi modelli di pagamento.
E’ importante sottolineare che la presentazione dell’istanza comporta altresì per il contribuente:
- l’impegno, da parte del richiedente, a rinunciare ad eventuali giudizi in essere e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti;
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l’inibizione temporanea per l’amministrazione titolare del credito o per il suo Concessionario, a iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, ad avviare nuove procedure esecutive, a proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- che le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.
Infine, si specifica che sono esclusi dalla definizione agevolata:
- i crediti derivanti da pronunce di condanna emessi da Tribunale ordinario, Giudice di Pace e Commissione Tributaria;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.